Lâintroduzione in magistratura della possibilitĂ dellâimpiego a tempo parziale âcostituisce unâimportante modifica dello statuto dei magistrati ticinesi che permetterĂ a gran parte di loro di adottare un modello di lavoro vieppiĂš diffuso sia nel campo pubblico come in quello privato, che offre flessibilitĂ e consente di conciliare meglio vita professionale e privata, favorendo un accesso alla professione giudiziaria a un maggior numero possibile di professionisti del settoreâ. E ancora: âUna prima riforma dello statuto dei magistrati ticinesi che si configura dunque di portata storica, visto il superamento dellâimpostazione peculiare del nostro cantone che ha sinora prevalso, ossia quella del magistrato ordinario âa tempo pienoâ, impostazione oggi decisamente superata dallâevoluzione della societĂ civileâ. Non solo: âQuesta riforma ben si concilia inoltre con lâimportante processo in atto a livello di trasformazione digitale della giustizia ticinese, pure essa tesa a introdurre nuove possibilitĂ di lavoro (anche in remoto) nelle cariche giudiziarieâ. Stanno in queste parole del Dipartimento istituzioni le ragioni e gli obiettivi delle modifiche legislative che prospetta per dar seguito allâok del Gran Consiglio, nella seduta dello scorso 19 giugno, anche ai tempi parziali a Palazzo di giustizia, come chiesto da una mozione della centrista Maddalena Ermotti-Lepori. Un sĂŹ al principio, che il Dipartimento ha tradotto in proposte di revisione della Log, la Legge sullâorganizzazione giudiziaria. Sono contenute in una bozza di messaggio governativo, che, come aveva anticipato a âlaRegioneâ la responsabile, in seno al Dipartimento, della Divisione giustizia Frida Andreotti, è stata sottoposta in questi giorni per consultazione, fino al 26 maggio, agli organi della magistratura.
Le modifiche normative suggerite â per consentire âunâoccupazione a tempo parziale per le magistrate e i magistrati dellâordine giudiziario del Cantone Ticinoâ â considerano anche le âriserve circostanziateâ espresse in particolare âdal Consiglio della magistratura, dal Ministero pubblico, dallâUfficio del giudice dei provvedimenti coercitive e dal Tribunale di appelloâ in occasione di una precedente consultazione. Quella avviata dal Consiglio di Stato nel 2023 prima di prendere posizione sulla mozione di Ermotti-Lepori, atto parlamentare che ha poi condiviso. Tenuto conto delle âriserve circostanziateâ, il progetto di messaggio esclude la possibilitĂ del tempo parziale per alcune cariche e alcuni uffici giudiziari, come ad esempio il Ministero pubblico. Tempi pieni dunque per i procuratori. Stesso discorso per i giudici dei provvedimenti coercitivi e per il magistrato dei minorenni (sostituto incluso). La bozza di messaggio governativo attribuisce poi al Consiglio della magistratura la competenza per autorizzare il tempo parziale. NonchĂŠ, come vedremo dopo, le attivitĂ accessorie, âritenuto il suo compito di controllo e sorveglianza dei diritti e dei doveri dei magistrati, a garanzia dellâindipendenza del magistrato e dei tribunali sotto il profilo istituzionaleâ.
Tornando ai tempi parziali e per andare sul concreto, il Dipartimento diretto da Norman Gobbi propone di inserire nella Legge sullâorganizzazione giudiziaria un articolo sul grado di occupazione: il nuovo 19a. Primo capoverso: âLa nomina dei magistrati avviene a tempo pieno o parziale, laddove non escluso, ritenuto che il grado di occupazione non può essere inferiore alla metĂ dellâorario completoâ. Secondo: âLa nomina a tempo parziale, se richiesta, può essere concessa, se le esigenze di servizio dellâautoritĂ interessata lo permettonoâ. Terzo: âIl lavoro ripartito (job sharing) quale speciale contratto di lavoro mediante il quale due magistrati assumono lâadempimento di unâunica ed identica carica può essere ammesso unicamente se le esigenze di servizio dellâautoritĂ interessata lo permettonoâ. Quarto: âLe seguenti funzioni devono essere esercitate a tempo pieno: a) presidente del Tribunale di appello e presidenti delle Camere e Corti del Tribunale di appello; b) procuratore generale, procuratori generali sostituti e procuratori pubblici; c) presidente e giudici dei provvedimenti coercitivi; d) presidente della Pretura penale; e) magistrato dei minorenni e sostituto magistrato dei minorenniâ. Quinto: âNei limiti prescritti ai capoversi 1 e 2, il Consiglio della magistratura, con il preavviso del presidente dellâautoritĂ giudiziaria interessata, può autorizzare i magistrati giĂ in servizio esercitanti la loro carica a tempo pieno a ridurre il loro tasso di attivitĂ â. Sesto e ultimo capoverso: âIn caso di vacanze in una giurisdizione, il Consiglio della magistratura, con il preavviso del presidente dellâautoritĂ giudiziaria interessata, può autorizzare i magistrati esercitanti la carica a tempo parziale a esercitare la carica a tempo pienoâ.
Non solo ha confezionato la base legale per consentire âla nomina o lâoccupazioneâ a tempo parziale per i magistrati ordinari, con le eccezioni di cui sopra. Il Dipartimento ha pure regolamentato le attivitĂ accessorie âdi questi magistrati nel tempo non dedicato alla loro funzione principaleâ. Il tema è delicato. Nella bozza di messaggio si propone di ancorare alla Legge sullâorganizzazione giudiziaria un articolo riguardante le attivitĂ accessorie soggette ad autorizzazione: è il nuovo 19b. Primo capoverso: âLe occupazioni accessorie e le cariche pubbliche non devono pregiudicare lâesercizio della funzione, lâindipendenza, lâimparzialitĂ o la dignitĂ del magistrato o dellâautoritĂ nella quale esercitaâ. Secondo: âPer quanto le esigenze di servizio dellâautoritĂ interessata lo permettono, i magistrati a tempo parziale possono: a) assumere incarichi conferiti da autoritĂ federali, cantonali o comunali o da enti parastatali cantonali e federali, nonchĂŠ fungere da arbitro o da perito; b) esercitare lâavvocatura e il notariato; è fatto loro divieto di esercitare lâattivitĂ legale nel medesimo campo di attivitĂ di quella giusdicente, il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale, laddove essi avessero ripreso la libera professione; c) esercitare una professione, un commercio o unâindustria a titolo remunerativo; d) occupare il posto di direttore, gerente, amministratore e membro dellâufficio di vigilanza o di quello di revisore di societĂ , istituti, imprese o uffici che si propongono uno scopo di lucroâ. Terzo capoverso: âLâautorizzazione è concessa dal Consiglio della magistratura, che informa parlamento e Consiglio di Statoâ.
Si propone anche un altro articolo. Ă il 19c, quello sulle attivitĂ accessorie non soggette ad autorizzazione: âPer quanto le esigenze di servizio dellâautoritĂ interessata lo permettono, i magistrati a tempo parziale possono, senza autorizzazione: a) redigere opere o articoli specializzati; b) partecipare allâedizione di riviste specializzate; c) partecipare a congressi e fungere da relatori a conferenze; d) dedicarsi ad attivitĂ artisticheâ.
Il Dipartimento istituzioni attende entro lunedĂŹ 26 le osservazioni della magistratura, prima di portare e condividere in Consiglio di Stato il messaggio definitivo allâindirizzo del parlamento.
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