The Italian Supreme Court of Cassation addressed the issue of determining the competent office of the Agenzia delle Entrate (Revenue Agency) in tax litigation when the appeal is filed against a territorial branch different from the one that issued the impugned tax assessment. Two March 2015 rulings (Nos. 4551 and 4862) are key.
In this case, the taxpayer appealed against a payment notice, addressing the appeal to the wrong territorial office. The Court ruled that the notification of the appeal to a territorially incompetent office of the Agenzia delle Entrate does not lead to the nullity or expiration of the appeal due to the agency's unified nature and the principle of effective judicial protection. The Court cited previous rulings (Cassazione n. 29465/2008 and 15718/2009) that support this principle.
Here, the tax authority appealed a regional tax court's decision that deemed its appeal inadmissible because a different office of the Agenzia delle Entrate had issued the original decision. The Supreme Court overturned this, ruling that an appeal filed by one office of the Agenzia delle Entrate, different from the one against which the first instance ruling was issued, is admissible, and the fact that a party was contumacious (in default) in the first instance does not prevent it from appealing.
The Supreme Court's decision emphasizes that the appeals against the Agenzia delle Entrate should be directed to the agency as a whole, not to a specific territorial branch, supporting the principles of the agency's unified structure and guaranteeing effective judicial protection for taxpayers. Both cases were remanded to regional tax courts for re-evaluation in light of the Supreme Court's ruling.
Con due recenti sentenze dello scorso marzo la Corte di Cassazione è tornata sul tema della individuazione dell’Ufficio legittimato ad essere parte nel giudizio tributario nei casi in cui l’impugnazione venga proposta nei confronti di una articolazione territoriale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente diversa da quella che ha emesso l’atto impositivo impugnato.
La Suprema Corte ha riaffermato l’orientamento secondo il quale in virtù del carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, le ipotesi di inammissibilità devono essere ridotte al massimo e ciò in particolare “per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato”.
Nel caso deciso con la sentenza n. 4551 del 06.03.2015, il contribuente ha impugnato per Cassazione la pronuncia emessa dalla CTR della Lombardia che, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Bergamo, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto competente, in ordine al rapporto controverso, l’Ufficio di Gorgonzola, poiché il contribuente, nel periodo di imposta interessato, aveva il domicilio fiscale in una località compresa nel distretto di tale ufficio, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere proposto contro l’Agenzia delle Entrate di Gorgonzola davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano.
In particolare il ricorrente ha censurato la dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo, proposto avverso una cartella di pagamento, per avere “indicato nel ricorso, quali controparti processuali, la Concessionaria per la riscossione di Bergamo che ha emesso la cartella di pagamento e l’Ufficio locale di Bergamo, pur essendo diverso da quello che aveva eseguito l’iscrizione a ruolo, e per aver altresì presentato il ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente in ragione della sede delle parti chiamate in giudizio dal contribuente”.
La Corte ha accolto il ricorso rilevando che, correttamente, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992 la competenza per territorio delle Commissioni Tributarie in primo grado si radica in ragione delle controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione, quindi il contribuente bene aveva operato impugnando dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo nei confronti dell’Agente della riscossione locale e nei confronti dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Bergamo.
In particolare i Supremi giudici hanno rilevato che “la notifica da parte del contribuente dell’atto di impugnazione presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate non territorialmente competente, perché diverso da quello che aveva emesso l’atto impositivo, non comporta né la nullità né la decadenza dell’impugnazione” in virtù dei principi sopra affermati (si vedano anche in tal senso Cassazione n. 29465/2008 e 15718/2009).
Nel caso affrontato con la successiva sentenza n. 4862 del 11.03.2015 l’Amministrazione finanziaria ha impugnato la pronuncia emessa dalla CTR della Campania che aveva ritenuto improponibile l’appello dalla stessa proposto, per non essere stato il medesimo ufficio parte del giudizio di prime cure.
Con un unico motivo di ricorso l’Amministrazione ha denunciato la violazione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992 e art. 100 c.p.c. circa la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per la mancata partecipazione nel processo, non essendosi costituita dinanzi alla Commissiona Tributaria di prima istanza.
Ad avviso della Suprema Corte, invece, il fatto che la sentenza di primo grado sia stata resa nei confronti dell’Ufficio di Caserta e che l’appello sia stato proposto dall’Ufficio di Aversa, non comporta l’inammissibilità dell’appello, né che la contumacia in primo grado possa impedire di proporre gravame.
Conseguentemente la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia e statuito che: “l’appello proposto da un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate diverso da quello nei cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado è ammissibile” ed ancora che “la parte contumace nel processo tributario di primo grado può legittimamente proporre appello, come si evince dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e art. 327 c.p.c.”.
Accogliendo i ricorsi proposti, la Suprema Corte ha rinviato entrambi i giudizi ad altra sezione delle Commissioni Tributarie Regionali adite affinché decidano i giudizi applicando i principi di diritto enunciati.
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